L’Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, prevede che il salario afferente al telelavoro sia imponibile nello Stato del datore di lavoro (Svizzera).

Ciò, tuttavia, vale solo se il telelavoro non supera il 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile. Come contropartita, la Svizzera versa alla Francia una compensazione che ammonta al 40 per cento delle imposte prelevate in Svizzera sul telelavoro svolto in Francia.

Per garantire l’applicazione di queste regole è previsto uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali fra i due Stati contraenti.

La percentuale di telelavoro dev'essere inserita sulla singola persona e può essere modificata tramite le date di storico.

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Attivazione del Destinatario ELM IF: IF + Frontaliere



Le informazioni elencate sopra verranno inviare tramite report ELM nel mese di dicembre.



Direttive Swissdec
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