Al fine di rispettare lo scambio automatico d’informazioni dettato dall’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri entrato in vigore
il 17 luglio 2023 ed applicabile dal 1. gennaio 2024, i datori di lavoro
devono fornire all’Autorità fiscale competente le informazioni necessarie nell’ambito della cooperazione
amministrativa (cfr. art. 7 dell’Accordo).
Per i soggetti fiscali per i quali è previsto lo scambio automatico d’informazioni vengono richieste le seguenti
informazioni supplementari:
- Luogo di nascita
- Codice fiscale italiano (codice alfanumerico composto da 16 caratteri)
- Ammontare dei contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore (AVS/AD/AINP e LPP).
Attivazione del Destinatario ELM IF: IF + Frontaliere

Le informazioni elencate sopra verranno inviare tramite report ELM nel mese di dicembre.

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